Ultima modifica: 31 Marzo 2022
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Modalità gestione casi COVID-19

QUELLO CHE CAMBIA DA LUNEDI’ 4/04/2022

Dal 1° aprile entreranno in vigore nuove procedure per la gestione dei casi COVID-19, determinate dall’approvazione del D.L.24/2022. Pubblichiamo la nota del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2022 (link) e sintetizziamo qui le novità.

SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

  • FINO A 3 CASI POSITIVI: nessuna misura – FFP2 solo per i bambini di 6 anni
  • DA 4 POSITIVI IN AVANTI: nessuna misura – FFP2 solo per i bambini di 6 anni

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

  • FINO A 3 CASI POSITIVI: mascherina chirurgica o di efficacia superiore
  • DA 4 POSITIVI IN AVANTI: auto sorveglianza e mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con positivo

DAD

La Didattica a distanza viene erogata solo su richiesta della famiglia, presentando certificazione medica che attesta che l’alunna/o è affetta/o da COVID-19

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Non è più necessario attestare tutte le mattine che la temperatura è inferiore a 37,5°, ma permane il divieto di accedere a scuola se la temperatura supera quella soglia: è responsabilità dei genitori verificare le condizioni di salute dei figli.

RIENTRO A SCUOLA DOPO L’ISOLAMENTO

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

ACCESSO A SCUOLA

Come già in atto, si può accedere ai locali della scuola previa esibizione della certificazione verde (Green pass) base.

CLICCA QUI per scaricare la Nota MIUR del 29 marzo 2022

QUELLO CHE CAMBIA DA LUNEDI’ 7/02/2022

In data 4/02/2022 il Governo ha varato le nuove misure valide anche in ambito scolastico. Potete leggere il testo dell’art.6 cliccando qui; di seguito forniamo una breve sintesi ed uno schema di applicazione alla nostra scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Fino a 4 casi di positività le sezioni restano in presenza, in regime di auto sorveglianza; alla comparsa del 5° caso vanno in quarantena per 5 giorni. I bambini devono essere sottoposti a tampone se presentano sintomi. Si ritorna a scuola presentando o autocertificando esito negativo del tampone solo se si sono manifestati sintomi.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività le sezioni restano in presenza, in regime di auto sorveglianza e indossando le mascherine FFP2; alla comparsa del 5° caso vanno in quarantena per 5 giorni solo i bambini non vaccinati; i vaccinati possono proseguire in presenza.
I bambini devono essere sottoposti a tampone se presentano sintomi. Si ritorna a scuola presentando o autocertificando esito negativo del tampone solo se si sono manifestati sintomi.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Fino a 1 caso di positività le classi restano in presenza, in. Regime di autosorveglianza e Indossando le mascherine FFP2; alla comparsa del 2° caso vanno in quarantena per 5 giorni solo i ragazzi non vaccinati; i vaccinati possono proseguire in presenza.I  ragazzi devono essere sottoposti a tampone se presentano sintomi. Si ritorna a scuola presentando o autocertificando esito negativo del tampone solo se si sono manifestati sintomi..

CALCOLO DEI CASI POSITIVI

Il calcolo dei casi positivi comparsi dopo il primo (fino a 5 nell’Infanzia e nella Primaria; fino a 2 nella Secondaria) si fa nell’arco di 5 giorni. Se il secondo, terzo, quarto… caso compare dopo i 5 giorni non si considera più collegato al primo e non fa scattare il provvedimento di quarantena.

RIENTRO A SCUOLA

Il rientro a scuola, o la permanenza a scuola, sono sottoposti alla presentazione della certificazione di tampone con esito negativo o ad analoga autocertificazione solo nel caso in cui siano insorti sintomi: se il bambino continua a stare bene non è necessario effettuare il tampone e nemmeno presentarne l’esito.
Nel caso in cui il bambino abbia presentato sintomi,  il genitore attesta sotto la sua responsabilità che il tampone è stato effettuato, anche con test antigenico autosomministrato, ed ha avuto esito negativo.
La presentazione degli esiti dei tamponi, quando prevista, può avvenire:

La presentazione dello stato vaccinale avviene nelle stesse modalità.

RETROATTIVITA’

Le disposizioni attualmente in atto, che non siano coerenti con la nuova normativa, vengono annullate. Pertanto la situazione nella nostra scuola viene sintetizzata come rappresentato nella tabella che trovate qui sotto: sono prese in considerazione solo le sezioni/classi per cui sono in corso disposizioni; non sono contemplate le sezioni/classi per le quali i provvedimenti disposti sono già stati superati.

Il regime di auto sorveglianza, alla luce delle nuove indicazioni che prevedono un termine di 5gg. dalla manifestazione del caso, si applica solo per la classe 5D Primaria e per la classe 3D Primaria, nella quale si era manifestato un caso che era in corso di elaborazione; le nuove disposizioni hanno fatto sospendere la procedura già avviata.

CLICCA QUI per scaricare la comunicazione del Dirigente Scolastico

Decreto Legge 7 gennaio 2022 n° 1 – prime indicazioni operative”

In data 13 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1 la nota “Modalità di gestione dei casi di positività e quarantene in ambito scolastico. Indirizzi per la gestione di alcune criticità rilevate”. (la trovate qui)

La nota si propone di fornire alle scuole indicazioni operative per l’applicazione della Circolare Ministeriale “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -art 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n° 1 – prime indicazioni operative”. (la trovate qui)

In considerazione della nota ASL CN1 del 13 gennaio 2021, della Circolare ministeriale del 7 gennaio 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e delle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico” trasmesse con  nota congiunta Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione in data 3 novembre 2021, l’I.C. “B. Muzzone” si atterrà alle seguenti disposizioni a far data da martedì 18 gennaio 2022, con effetto immediato anche sui casi di quarantena disposti dal 13 gennaio in poi.

CLICCA QUI per scaricare la comunicazione del Dirigente Scolastico

CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME IN USO A CARATTERE NON VINCOLANTE

  1. Il test T0 (Tampone 0) DEVONO FARLO ANCHE COLORO CHE SONO GUARITI DA COVID O HANNO DOPPIA VACCINAZIONE da più di 14 giorni e meno di 120?
    Sì, siccome la nota 11 dell’8 gennaio 2022 non esclude nessuno da questa misura.
  2. Esiste una data limite oltre la quale non è più ragionevole effettuare il T0? Si può effettuare solo il T5?
    Il T0 dovrebbe essere effettuato il prima possibile e non oltre 5 gg. dalla data dell’ultimo contatto. Non si può effettuare solo il T5.
  3. Il test T5 (Tampone 5) quando va effettuato?
    A 5 giorni dal T0 e non dal contatto. In caso di impossibilità per coincidenza con data festiva, il giorno successivo.
  4. Se al T0 o al T5 emerge un secondo caso di positività, il calcolo dei giorni di quarantena parte dal primo o dal secondo positivo?
    La quarantena parte dall’ultimo contatto con il positivo.
  5. Per la Scuola Primaria, nel periodo di sorveglianza, come viene conteggiato il secondo caso di positività?
    Se nel periodo di sorveglianza compare un nuovo caso, questo viene considerato secondo caso, indipendentemente dalle 48 ore dal contatto con il primo.
  6. Per la Scuola Secondaria, nei 5 giorni di autosorveglianza, come viene conteggiato il secondo caso di positività?
    Se nel periodo di sorveglianza dei cinque giorni compare un nuovo caso, questo viene considerato secondo caso, indipendentemente dalle 48 ore dal contatto con il primo. Se compare dal sesto giorno, viene considerato un nuovo caso di positività (si applica la misura prevista per un caso positivo).
  7. Un bambino/ragazzo regolarmente vaccinato o guarito entro 120 giorni, con convivente positivo, può tornare regolarmente a scuola?
    No, a meno che non dimostri che è completamente isolato dai familiari dopo il contatto. Si distingue tra i due casi:
    Per gli studenti in ISOLAMENTO, quindi positivi al tampone, il termine dell’isolamento è il tampone negativo eseguibile a partire da dopo 7/10 giorni di isolamento, a seconda dello stato vaccinale. Lo studente può rientrare a scuola anche se in casa ci sono ancora dei positivi (genitori / fratelli), proprio perché è GUARITO. Infatti per tutti i guariti da meno di 120 giorni NON si riapplica la quarantena.
    Se uno studente (di qualsiasi ordine e grado di scuola) è in QUARANTENA, ossia negativo al tampone, ma ha uno o più familiari conviventi positivi, la sua quarantena termina dopo la negativizzazione dell’ultimo familiare (a meno che non si dimostri che lo studente è rimasto isolato dal resto della famiglia, cosa improbabile).Per cui se un familiare resta positivo a lungo (21 giorni) il ragazzo NON rientra a scuola fino a dopo la scadenza dei 21 gg dell’ultimo positivo con tampone negativo per il rientro
  1. Un caso positivo scuola infanzia, due casi scuola secondaria: i docenti vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi possono o devono fare 5 giorni di quarantena dal contatto con tampone in uscita?
    Il MMG o l’ASL può mettere in quarantena in caso di Alto Rischio e il provvedimento viene comunicato attraverso screenshot
  2. Il docente positivo nella scuola dell’Infanzia è conteggiato nei positivi per la chiusura della classe?
    SI
  3. Nella scuola primaria gli alunni che hanno fatto sia il T0 che il T5, e che sono risultati tutti negativi, devono fare anche il T10?
    No, salvo diversa indicazione del SISP, perché hanno già continuato la frequenza in sorveglianza